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Regolamento della Scuola

 

Art. 1 – Istituzione

 

1. È istituita a Scuola di Dottorato di Ricerca in Fisica, proposta dal Dipartimento di Fisica “Galileo Galilei”, che mette a disposizione strutture, servizi e finanziamenti adeguati alle attività della Scuola.

 

 

Art. 2 - Aree di afferenza e settori scientifico-disciplinari

 

1. La macroarea di riferimento è Matematica e Fisica.

 

2. L’area scientifica di afferenza è 02 - Scienze Fisiche.

 

3. I settori scientifico-disciplinari di riferimento sono Fis/01, Fis/02, Fis/03, Fis/04, Fis/05, Fis/06, Fis/07, Fis/08.

 

 

Art. 3 – Articolazione

 

1. La Scuola non è articolata in Indirizzi.

 

 

Art. 4 – Organi della Scuola e loro composizione

 

1. Sono organi della Scuola:

a) il Direttore

b) il Consiglio Direttivo

c) il Collegio dei Docenti

d) il Comitato Scientifico.

 

2. Il Consiglio Direttivo è composto da:

a)    Direttore

b)    Vicedirettore

c)    n. 1 rappresentante del Dipartimento di Fisica

d)  n. 4  docenti indicati dal Collegio e nominati dal Dipartimento di Fisica per costituire una rappresentanza equilibrata delle discipline afferenti alla Scuola;

e)  due rappresentanti dei dottorandi.

 

 

3. Il Collegio dei Docenti è composto da:

a)    il Direttore che lo presiede

b)    il Vicedirettore

c)    docenti che siano supervisori di studenti di dottorato o che svolgano nell’anno di riferimento almeno 10 ore di attività didattica;

d)    eventuali esperti nelle discipline afferenti alle aree scientifiche di interesse della scuola;

e)    due rappresentanti dei dottorandi.

 

 

4. Il Comitato Scientifico della Scuola è composto da 4 studiosi italiani e stranieri esterni all’Ateneo di riconosciuto prestigio internazionale e attivi nei campi di ricerca della Scuola. Il Comitato Scientifico dura in carica tre anni e il mandato è rinnovabile per ulteriori tre anni.

 

 

Art. 5 – Nomina o Elezione degli Organi della Scuola

 

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri che siano professori di ruolo con regime di impegno a tempo pieno presso l'Università degli Studi di Padova, afferente al Dipartimento di Fisica e appartenente ad uno degli SSD al cui contenuto si riferisce la Scuola. Il Direttore designa un Vicedirettore, scelto fra i professori di ruolo del Consiglio Direttivo della Scuola, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

 

2. Il Consiglio Direttivo è formato come segue:

a)  Il rappresentante del Dipartimento proponente è eletto a maggioranza dei votanti dal Consiglio di Dipartimento di Fisica.

b)  Gli altri docenti, pure appartenenti al Dipartimento di Fisica, sono indicati dal Collegio dei Docenti e votati a maggioranza dal Consiglio del Dipartimento stesso.

c)  L’elezione dei rappresentanti dei dottorandi facenti parte del Consiglio Direttivo avviene mediante votazione ogni anno entro il 28 febbraio. L’elettorato attivo e passivo è composto da tutti i dottorandi iscritti alla Scuola in quel anno. Le elezioni sono indette dal Direttore. In caso di parità si procede ad una ulteriore votazione.

 

3. Il Collegio dei Docenti:

a)  viene rinnovato ad ogni ciclo della scuola di dottorato sulla base delle attività didattiche previste e dei dottorandi iscritti.

b)  L’elezione dei rappresentanti dei dottorandi facenti parte del Collegio avviene mediante votazione ogni anno entro il 30 aprile. L’elettorato attivo e passivo è composto da tutti i dottorandi iscritti alla Scuola in quell’ anno. Le elezioni sono indette dal Direttore. In caso di parità si procede ad una ulteriore votazione.

 

 

Art. 6 – Modalità di valutazione per l’ammissione all’anno di corso successivo e all’esame finale dei dottorandi

 

1. L’attività di formazione di ciascun dottorando consiste nel condurre attività di ricerca, seguire corsi e seminari, sostenendo, ove previsto i relativi esami, partecipare a Scuole, Convegni e Stages Nazionali e Internazionali, e presentare a livello seminariale i propri risultati. Le verifiche in itinere e finali relative a queste attività, sono effettuate dal Consiglio Direttivo, che pure concede le autorizzazioni e approva le relazioni di attività annuali presentate dai dottorandi.

 

2. Al termine di un ciclo triennale di studi e ricerche, il Consiglio Direttivo esprime un giudizio per ciascun dottorando sulla base del parere scritto del/i supervisore/i, del curriculum, degli esami sostenuti, delle relazioni annuali.

Gli allievi che abbiano conseguito risultati giudicati di rilevante valore scientifico sono ammessi a sostenere l’esame ai fini del conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca. Il Consiglio Direttivo esprime il suddetto giudizio e trasmette al Rettore il relativo verbale entro il 15 dicembre.

 

Art. 7 – Norme transitorie e finali

Le modifiche del Regolamento, che non siano automatiche per disposizioni di legge o per superiore norma di Ateneo, sono proposte dal Consiglio Direttivo e approvate dal Dipartimento proponente. Il Regolamento modificato è sottoposto al Senato Accademico unitamente alla proposta di rinnovo per la sua approvazione finale.